Scontrino senza registratore di cassa, è legale ?

Scontrino senza registratore di cassa, è legale ?

Negli ultimi mesi abbiamo visto nascere molteplici servizi che promettono di poter emettere uno scontrino senza registratore di cassa ovvero senza dover acquistare un registratore telematico vero e proprio. Scopriamo come funzionano, se sono legali e se possono fare al caso tuo.

Vediamo innanzitutto come si è accesa la scintilla che ha dato il là all’introduzione sul mercato di queste soluzioni software che promettono questa miracolosa semplificazione e riduzione dei costi di gestione per artigiani e commercianti. Tutto nasce dalla risposta N. 413 pubblicata il 25 settembre 2020 dall’Agenzia delle Entrate con la quale l’Agenzia risponde alla richiesta specifica di una software house. Il richiedente voleva mettere a disposizione una propria procedura con l’intento di poter rendere più veloce, da qui il termine ‘velocizzatore’, la procedura messa a disposizione dell’agenzia.

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Lo ha confermato per isciritto l’agenzia, allora lo scontrino elettronico senza registratore di cassa, è legale ?

NI, le procedure per emettere lo scontrino elettronico senza registratore di cassa sono legali quando rispettano alcune condizioni. Cerchiamo di capire meglio quali sono e soprattutto qual’è il vero ‘costo’ che dobbiamo pagare quando scegliamo queste precedure o meglio ancora la procedura gratuita dell’agenzia.

Risponderemo a queste 4 domande, ovvero le più comuni, per fare chiarezza su questo sistema e sul futuro che aspetta i commercianti e artigiani che devono emmettere documenti commerciali.

Quando lo scontrino elettronico senza registratore di cassa è legale

Se andiamo ad analizzare la risposta N. 413 dell’agenzia delle entrate a Pagina 5 troviamo il seguente paragrafo:

In ragione di quanto sopra, in riferimento alla procedura web “documento commerciale on line” deve escludersi la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di qualunque comportamento o strumento che, anche solo potenzialmente:

-violi l’unità e la contestualità dell’adempimento, consentendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall’utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo;
– permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all’Agenzia delle entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale).
Analizziamo i due punti funzionali, per i quali l’agenzia chiarisce inquivocabilmente che la procedura online per emettere scontrino elettronico senza registratore di cassa, non può avere.
  • la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall’utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo;

E’ abbastanza chiaro che la procedura non può memorizzare i dati e poi collegarsi in un secondo momento per inviarli all’agenzia. Pertanto tutte quelle procedure che promettono di fare scontrino in modalità ‘offline’ ovvero senza la connessione internet per poi inviarli in un secondo tempo SONO ILLEGALI. Infatti in caso di controllo, così come prevede la normativa fiscale attuale, l’accertatore non verifica lo scontrino in mano al cliente, ma bensì nel caso dei registratori telematici che lo scontrino sia memorizzato nella memoria interna, nel caso invece della procedura online che sia memorizzato nei sistemi dell’agenzia stessa.

  • permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all’Agenzia delle entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale).

In questo caso l’agenzia vuole precisare che il documento commerciale emesso debba essere il file PDF emesso dalla procedura stessa e stampato o inviato in maniera elettronica, ma non possa essere un documento ricostruito da un’app anche se simile al documento emesso dall’agenzia. In questo caso moltissime app riscostruiscono il documento per agevolare la stampa ma soprattutto l’invio tramite whatsapp, cosa che renderebbe l’app stessa ILLEGALE. E’ abbastanza chiaro il motivo per il quale l’agenzia pretende questo, ovvero per evitare che la procedura possa inviare all’agenzia ad esempio un documento con un valore di 20 euro per poi stampare al cliente uno con l’importo diverso, ad esempio 30 euro. Fate molto attenzione a questa sottigliezza perché potrebbe costarvi una sanzione molto elevata, molto più dei soldi che avrere risparmiato con comprando il Registratore Telematico.

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Meglio le app e i siti per fare lo scontrino elettronico senza registratore di cassa, o la procedura on line dell’agenzia delle entrate ?

Sicuramente le app che promettono di emettere lo scontrino elettronico senza registratore di cassa sono più funzionali e permettono di emettere documenti commerciali in maniera più rapida rispetto alla procedura gratuita messa a disposizione dell’agenzia. Dobbiamo però sempre verificare quanto visto in precedenza, ovvero la legalità delle stesse cosa non del tutto trascurabile. Infatti in caso di controllo potremo ben dimostare la nostra buona fede, ma se lo scontrino non è stato inviato o la procedura ha emesso un proprio documento commerciale saremo sanzionati ugualmente.

Perché l’agenzia non mette a disposizione una propria app per fare lo scontrino elettronico senza registratore di cassa per android e Apple Ios ?

A Maggio 2021 non è disponibile un’app dell’Agenzia per emettere lo scontrino elettronico senza registratore di cassa ma è stato previsto per un futuro non molto lontano un’introduzione della stessa da parte dell’Agenzia per i dispositivi con sistema operativo Android di Google e Ios di Apple. Pertanto se vorremo risparmiare questa potrebbe diventare la vera alternativa gratuita ai Registratori di cassa telematici, veloce e soprattutto, sicuramente legale.

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La nuova app presumibilmente consentirà inoltre di far partecipare alla lotteria degli scontrini tutti i documenti commerciali emessi, proprio come l’attuale procedura web.

Se però pensate di affidarvi in futuro a questa procedura leggete attentamente l’ultimo punto per capire qual’è la differenza dei dati inviati all’agenzia delle entrate da questa procudura e quelli inviati dal Registratore Telematico.

Che differenze ci sono tra i dati inviati all’agenzia delle entrata dal registratore telematico a quelli inviati dalla procedura web online e quindi dalle app per fare lo scontrino elettronico senza registatore di cassa ?

Veniamo a quello che riteniamo sia il punto cruciale di questa soluzione, ovvero i dati che inviamo all’agenzia quando facciamo l’invio serale della chiusura fiscale con un Registratore Telematico ed invece i dati che l’Agenzia memorizza quando inviamo un documento commerciale online, tramite la loro procedura oppure un’app per fare lo scontrino elettronico senza registratore di cassa.

Come funziona il registratore telematico

Il Registratore telematico (o RT) memorizza in una memoria fiscale interna tutti i dati degli scontrini emessi e a fine serata si limita ad inviare i totali giornalieri all’agenzia, ovvero quanto è stato incassato diviso per aliquota IVA e per tipo di pagamento, contante, elettronico, non riscosso ecc.

Pertanto l’Agenzia delle entrate se vorrà avere i dati in dettaglio delle vostre vendite o prestazioni (tipo di articolo o servizi, prezzi, sconti ecc.) dovrà recarsi presso il vostro esercizio o domicilio e richiedervi una stampa o esportazione della memoria di dettaglio del vostro Registratore telematico per poter fare degli accertamenti

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Avevamo parlato in questo articolo, l’importanza di gestire al meglio la cassa per parrucchieri e centri estetici.

Cosa memorizza la procedura web dell’agenzia e le app per lo scontrino senza registratore di cassa

Quando inseriamo un documento commerciale nella procedura online dell’agenzia, o quando avranno messo a disposizione la loro app, o tramite le app per lo scontrino senza registratore di cassa telematico, dovremo inserire la Natura del bene o prestazione e l’importo, oltre ad eventuali sconti. L’agenzia memorizzerà e manterrà tutti i dati inseriti, questo vi semplificherà gli adempimenti, in quanto non dovrete effettuare nessuna operazione alla chiusura serale, però lascierà nelle mani dell’agenzia i dettagli di tutte le vostre transazioni.

E’ facile intuire che gli accertatori in questo caso non dovranno nemmeno venire nel vostro esercizio per chiedervi i dati. Ma la cosa più preoccupante è che in futuro l’agenzia potrà anche adottare un algoritmo per far scattare gli accertamenti in modo automatico a quegli esercenti dei quali disporrà dei dati di dettaglio nei proprio sistemi informatici.

Enrico

Enrico

2 pensieri su “Scontrino senza registratore di cassa, è legale ?

  1. Buon giorno, rispondo io perche nessuno l’ha ancora fatto, ci sono alcune cose che non sono esatte, analizziamone una a una:

    1) le app che permettono di fare scontrini online in realta non sono vere e proprie app ma sono SHELL, INTERFACCE con il quale l’utente utilizza di fatto la procedura documento commerciale on line senza nessun tipo di intermediazione, perche l’interfaccia non intermedia ma dona una grafica diversa alla stessa procedura, non vi è nessuna intermediazione, questo concetto per chi non si occupa di informatica risulta ostico da capire.

    2) 2E’ abbastanza chiaro che la procedura non può memorizzare i dati e poi collegarsi in un secondo momento per inviarli all’agenzia. Pertanto tutte quelle procedure che promettono di fare scontrino in modalità ‘offline’ ovvero senza la connessione internet per poi inviarli in un secondo tempo SONO ILLEGALI.”

    NO, non è cosi, capita che il portale dell’agenzia delle entrate sia OFFLINE, e lo è sia per i registratori telematici che per le applicazioni, in quel caso ENTRAMBE le soluzioni salvano i dati, il registratore in una microSD all’interno, le applicazioni sul telefono, per poi inviarle appena il sito torna online, in questo caso è da attribuire il problema all’agenzia delle entrate e non ai velocizzatori, Ultima cosa, i registratori telematici SALVANO I DATI IN UNA MICROSD prima di inviarli, successivamente i dti salvati si possono inviare all’AdE a fine giornata con la chiusura, se fosse così il registratore telematico sarebbe ILLEGALE, l’italiano è una lingua interessante va letta non interpretata, un punto non vale per una sola categoria e per un altra no, un articolo di una legge vale per tutti.

    3) “In questo caso l’agenzia vuole precisare che il documento commerciale emesso debba essere il file PDF”

    Proprio errato, non c’e scritto da nessuna parte e il PDF non è segnalato in nessun articolo ne comma di nessuna legge non ci si può inventare una cosa simile deve essere scritta esplicitamente, oltre al fatto che l’AdE dialoga per di piu in XML che è proprio l’estensione che usano le chiusure commerciali dei registratori di cassa.

    Vorrei poi sfatare un mito una volta per tutti e che sia chiaro, i velocizzatori esistono dal 2020, tra poco saranno 4 anni, esistono in tutta italia, li usano ormai centinaia di migliaia di commercianti che vengono controllati quotidianamente dalla GdF, non c’e nessuna prova di qualcuno che abbia preso una multa ESPRESSAMENTE per l’utilizzo di essi, ci sono sati alcuni casi SOLO nel comune di Torino, dove a quanto pare non avevano capito, ma sono stati portati in tribunale e han vinto il ricorso, in caso contrario mostrateci chiaramente una multa dove c’e scritto sopra che si è stati multati per l’utilizzo di un velocizzatore.

  2. Salve Max,
    le rispondo puntualmente con riferimenti normativi e link a suffragio di quanto riportato nel mio articolo.

    1) Lei dice che “le app che permettono di fare scontrini online in realta non sono vere e proprie app ma sono SHELL”. Quelle che abbiamo visto noi sono tutti gestionali (alcuni emettono addirittura anche fatture elettroniche) quindi applicazioni a tutti gli effetti dotate di un proprio database.

    2) Nel secondo punto però dimostra di non conoscere normativa e neppure gli aspetti tecnici del RT oltre a contraddirsi con il punto 1. “NO, non è cosi, capita che il portale dell’agenzia delle entrate sia OFFLINE, e lo è sia per i registratori telematici che per le applicazioni, in quel caso ENTRAMBE le soluzioni salvano i dati” allora non sono SHELL ? salvano i dati, lo ammette.
    Se vuole approfondire questo è il link con il provvedimento dell’agenzia delle entrare che regolamenta la Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/provvedimento-del-31/10/2019

    I dispositivi RT Omologati che rispettano le specifiche tecniche che trova nel link al momento sono gli unici che permettono la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi. Fa eccezione solamente la procedure online messa a disposizione dall’agenzia stessa. Dico al momento perché è appena stata approvata dal governo la soluzione completamente software per l’emissione del ‘documento commerciale’ proposta da assosoftware. La parte tecnica è al momento in alto mare potrebbero volerci ancora alcuni anni prima di arrivare alla definizione delle specifiche tecniche definitive .
    https://www.assosoftware.it/news/delega-fiscale-corrispettivi-telematici-assosoftware-2023/

    Per farla breve gli RT memorizzano tutti gli scontrini (voce per voce) ma a fine serata trasmettono solamente un file XML con i dati agglomerati per aliquota iva, sul portale dell’agenzia invece si inserisco ogni scontrino voce per voce. Il portale ivaservizi dove vengono inseriti a mano gli scontrini è completamente differente dai servizi API dove gli RT inviano le chiusure.

    3) Ma questa affermazione penso sia veramente la più assurda “Proprio errato, non c’e scritto da nessuna parte e il PDF non è segnalato in nessun articolo ne comma di nessuna legge non ci si può inventare una cosa simile deve essere scritta esplicitamente”.
    E’ scritto proprio nell’unico documento ufficiale dell’agenzia che di fatto ‘abilita’ i velocizzatori ovvero la risposta N. 412 del 25 settembre 2020 della quale le metto il link in calce.

    E nello specifico a pagina 5 trova i due punti che lei ovviamente non conosce ma che in modo molto chiaro le spiegano che la sua interpretazione, che espone ai punti 2 e 3, è completamente contro la legge:

    – violi l’unità e la contestualità dell’adempimento, consentendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall’utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo;

    – permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all’Agenzia delle entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale). “Aggiungo io in pdf”

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+413+del+25+settembre+2020.pdf

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